Tag: affitto

  • Chi registra il contratto di affitto?

    Chi registra il contratto di affitto?

    Quando si stipula un contratto di affitto, una delle domande più frequenti riguarda chi ha l’obbligo di registrarlo. La registrazione di locazione è un passaggio fondamentale, che garantisce la validità legale del documento e tutela sia il proprietario che l’inquilino. Ma chi è responsabile della registrazione?

    Chi ha l’obbligo di registrare il contratto?

    Secondo la normativa italiana, la registrazione di un contratto di affitto è obbligatoria per tutti i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni. L’obbligo ricade principalmente sul locatore (proprietario dell’immobile), ma anche l’inquilino può procedere alla registrazione se il proprietario non adempie.

    Il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula o dall’inizio dell’occupazione dell’immobile, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

    Cosa comporta la mancata registrazione?

    Se quest’ultimo non viene registrato entro i termini previsti, possono sorgere una serie di problemi legali e fiscali. La mancata registrazione comporta la nullità del contratto, e entrambe le parti potrebbero incorrere in sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Inoltre, l’inquilino potrebbe avere il diritto di chiedere la restituzione di eventuali canoni di affitto pagati, poiché il contratto non registrato non ha valore legale. Per evitare complicazioni, è sempre consigliabile registrare il contratto in modo tempestivo.

    Come si registra?

    Il contratto di locazione può essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate con diverse modalità:

    1. Online: attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (come RLI Web).
    2. Fisicamente: presentandosi presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate con il modulo di richiesta e una copia del contratto.

    Il costo della registrazione prevede il pagamento dell’imposta di registro e, in alcuni casi, l’imposta di bollo. L’imposta di registro è solitamente pari al 2% del canone annuo di locazione.

    Chi paga l’imposta di registro?

    Il pagamento dell’imposta di registro è, per legge, diviso a metà tra locatore e conduttore, salvo diversi accordi tra le parti. Tuttavia, in molti casi è il proprietario a occuparsi del pagamento complessivo e a richiedere successivamente la quota all’inquilino.

    In sintesi, la registrazione del contratto di affitto è un obbligo del locatore, ma può essere effettuata anche dall’inquilino in casi di necessità. È un passaggio indispensabile per garantire la validità legale del contratto e per evitare sanzioni fiscali. Se hai bisogno di assistenza per la registrazione o per altre questioni legate alla locazione, la nostra agenzia è qui per aiutarti.

  • Come scrivere una lettera di disdetta dell’affitto

    Come scrivere una lettera di disdetta dell’affitto

    Se sei in affitto e hai deciso di lasciare l’immobile, è essenziale comunicare formalmente la tua decisione al proprietario tramite una lettera di disdetta. Questo documento è fondamentale per rispettare i termini del contratto e garantire che la cessazione dell’affitto avvenga in modo corretto e senza problemi. Ma come scrivere una lettera di disdetta dell’affitto? Ecco cosa devi sapere.

    Cosa prevede il contratto di affitto

    Prima di scrivere la lettera, verifica i termini di preavviso indicati nel tuo contratto di locazione. In genere, per i contratti di affitto a lungo termine (4+4 anni o 3+2 anni), è richiesto un preavviso di 6 mesi, mentre per contratti più brevi o transitori i termini possono essere più ridotti. Ricorda che rispettare il preavviso è obbligatorio per evitare sanzioni o controversie.

    Struttura della lettera di disdetta

    Una lettera di disdetta dell’affitto deve essere chiara, concisa e formale. Ecco gli elementi che non possono mancare:

    1. Dati personali: Nome e cognome dell’inquilino, indirizzo dell’immobile in affitto e dati del locatore (proprietario).
    2. Oggetto: Specificare che si tratta di una “Lettera di disdetta del contratto di locazione”.
    3. Corpo della lettera: Comunica chiaramente l’intenzione di recedere dal contratto, specificando la data di inizio del preavviso e quella di fine affitto, in base ai termini contrattuali.
    4. Motivazioni: Anche se non sempre obbligatorie, indicare il motivo della disdetta può essere utile. Ad esempio, trasferimento di lavoro, motivi personali, ecc.
    5. Firma e data: Concludi con la tua firma e la data di invio.

    Lettera di disdetta: esempio

    Oggetto: Disdetta contratto di locazione

    “Io, [Nome Cognome], in qualità di conduttore dell’immobile sito in [indirizzo completo], con la presente comunico la mia intenzione di recedere dal contratto di locazione stipulato in data [data]. Rispetto il termine di preavviso di [X mesi], con effetto dal [data fine affitto]. Ringraziandovi per la collaborazione, resto a disposizione per organizzare il sopralluogo finale e la riconsegna delle chiavi.”

    Scrivere una lettera di disdetta dell’affitto è semplice, ma richiede attenzione per rispettare i termini contrattuali e legali. Assicurati di inviare la lettera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC per avere una prova dell’invio e della ricezione.

    Se hai dubbi o necessiti di supporto, la nostra agenzia immobiliare è a disposizione per assisterti in ogni fase del processo.

  • Disastri dell’inquilino. Chi paga i danni?

    Disastri dell’inquilino. Chi paga i danni?

    Capita con una certa frequenza che l’inquilino danneggi alcuni degli elementi dell’arredo come: termosifoni, sanitari, porte e infissi, della casa in cui vive e che il proprietario lo scopra alla scadenza del contratto.

    Quando ciò accade è l’inquilino a dover provvedere al risarcimento?

    I danni dell’inquilino: i più comuni

    A volte è sufficiente un momento di distrazione per far cadere un pesante vaso, rovinando una o più piastrelle. Anche una semplice doccetta potrebbe provocare una crepa nella vasca, qualora dovesse cadere dal supporto.

    Esistono assicurazioni (di norma si tratta delle assicurazioni di responsabilità civile privata) volte a coprire gli incidenti provocati dagli inquilini.

    Tuttavia, tali polizze non prevedono la copertura dei danni “graduali”: ne sono un perfetto esempio i muri ingialliti a causa del fumo della sigaretta. Escluse dalle polizze di responsabilità civile privata sono anche le modifiche attuate volontariamente dall’inquilino, ad esempio il ricorso alla tappezzeria nella cameretta dei bambini. Il proprietario potrà richiedere all’inquilino di riportare la stanza alle condizioni originarie.

    Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione in merito al risarcimento

    In base alle indicazioni della Corte di Cassazione, sono due le tipologie di reati riconducibili al conduttore. Si sta parlando dei danni all’abitazione (in toto o in parte) e della sottrazione di oggetti situati in origine nell’appartamento affittato.

    E’ fondamentale sottolineare come l’inquilino sia responsabile anche nel caso in cui a danneggiare la casa siano terze persone ospitate al suo interno.

    Il risarcimento del danno include i canoni previsti fino alla naturale scadenza del contratto d’affitto.

    Non è previsto risarcimento per danni sorti per circostanze “inevitabili” e “imprevedibili”, come i danni derivanti dall’invecchiamento, in primis le tracce lasciate dai quadri sulle pareti.

    Il conduttore non potrà essere incolpato neppure se dimostrerà che quanto accaduto sia casuale o, comunque, a lui non imputabile.

    La sentenza n. 4148/19 della Cassazione ha indicato come il danneggiamento aggravato (la distruzione della casa) o l’appropriazione indebita di oggetti, non prevede unicamente la responsabilità civile, ma anche quella penale. Un grave danno obbligherà inevitabilmente l’inquilino a rimborsare le spese previste per la riparazione. Il risarcimento dovrà coprire anche per il tempo perso a causa dei lavori di riparazione, che lo costringeranno a lasciare sfitto l’immobile.

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  • Affitti brevi: novità Legge di Bilancio 2024

    Affitti brevi: novità Legge di Bilancio 2024

    La Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° Gennaio, introduce tra le sue novità alcuni punti riguardanti gli affitti brevi. Per le locazioni brevi si intendono contratti di locazione ad uso abitativo, della durata non superiore a 30 giorni. Questa definizione include anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario. Si tratta di contratti che possono includere servizi accessori, come la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wifi e aria condizionata. Vanno differenziati, per le loro caratteristiche, da locazioni transitorie, turistiche e bed & breakfast.

    Con la legge di Bilancio 2024 viene introdotta la tassazione sugli affitti brevi: la legge prevede che i redditi derivanti da queste locazioni siano soggetti alla cedolare secca al 26%. L’imposta sostitutiva viene applicata sul canone di locazione, senza la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi. L’aliquota viene ridotta al 21% (aliquota ordinaria) per i contratti di locazione relativi ad una sola unità immobilitare. La stessa norma ha modificato l’articolo 4, comma 5-bis del Dl 50/2017 in tema di obblighi previsti per le locazioni brevi a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. Nel dettaglio, è previsto che per coloro che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento di canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto.

    Gestione degli immobili e adeguamento della normativa per Intermediari non residenti

    La gestione degli immobili, nel contesto degli affitti brevi 2024, può essere intrapresa sia dai proprietari che dai sublocatori o comodatari. Qualora operino come persone fisiche, questi ultimi sono obbligati a dichiarare i redditi derivanti dalla locazione attraverso la cedolare secca, o secondo gli scaglioni IRPEF. Diversamente, se la gestione dell’immobile avviene in regime d’impresa, la tassazione segue il regime fiscale associato a partita IVA.

     

    La legge di Bilancio 2024 prevede anche un adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti, al fine di conformarsi alle disposizioni della Corte di Giustizia europea. Le modifiche definiscono gli obblighi relativi alle locazioni brevi per gli intermediari non residenti nell’Unione Europea.

  • Contratto di locazione: facciamo chiarezza

    Contratto di locazione: facciamo chiarezza

    Che si tratti di una soluzione a breve termine o di una scelta a medio o lungo termine, l’affitto di un immobile comporta sempre la stipula di un contratto d’affitto o di locazione. Sebbene la terminologia sia la stessa, il mondo immobiliare appare spesso complesso, con un vocabolario legale e fiscale che può risultare complicato da comprendere.

    Noi di Immobiliare Brava, siamo qui per aiutarvi a fare chiarezza su tutti gli aspetti legati all’affitto di un immobile.

    Contratto di locazione: tipologie

    Il contratto di locazione, è un accordo scritto tra due parti che regola la cessione temporanea di un bene immobile da parte del proprietario (locatore) a un’utilizzatore (locatario) in cambio del pagamento di un canone di locazione.

    I contratti di locazione possono essere classificati in due categorie principali:

    Quelli ad uso non residenziale riguardano l’affitto di spazi commerciali, come uffici, negozi, magazzini e altre unità non abitative.

    E altri ad uso residenziale, al contrario, riguardano l’affitto di unità abitative. Possono essere suddivisi in diverse tipologie, ognuna con regole e requisiti specifici.

    Le due variabili più importanti che contraddistinguono i tipi di contratto di locazione sono sempre la durata del contratto e il canone di locazione.

    Ecco quindi che si potrà decidere di sottoscrivere un contratto di locazione a canone libero, secondo cui proprietario e futuro inquilino concordano in maniera totalmente libera il corrispettivo mensile da versare per il godimento dell’immobile.

    In un contratto di locazione a canone concordato, invece, il canone stesso (così come la durata e altri aspetti dell’accordo) è fissato tra un massimo e un minimo stabilito dall’autorità locale.

    Il contratto di locazione ad uso transitorio, invece, prevede limiti ben precisi stabiliti dalla legge, alla durata minima e massima dell’accordo. Per questo motivo, questa formula viene solitamente applicata agli alloggi turistici e ai beni immobili.

    Infine, una sorta di “sottocategoria” dei contratti a uso transitorio è il contratto di locazione per studenti universitari, che è sempre caratterizzato da una durata limitata e offre ai proprietari di immobili l’opportunità di mettere a reddito le loro proprietà in modo stabile e ricorrente.

    Scegliere Immobiliare Brava significa affidarsi a una squadra di professionisti esperti, pronti a mettere a frutto la propria conoscenza per il vostro vantaggio. Il nostro obiettivo principale è quello di fornirvi un servizio di qualità, garantendo trasparenza ed efficacia in ogni transazione.