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  • Affitti brevi: novità Legge di Bilancio 2024

    Affitti brevi: novità Legge di Bilancio 2024

    La Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° Gennaio, introduce tra le sue novità alcuni punti riguardanti gli affitti brevi. Per le locazioni brevi si intendono contratti di locazione ad uso abitativo, della durata non superiore a 30 giorni. Questa definizione include anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario. Si tratta di contratti che possono includere servizi accessori, come la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wifi e aria condizionata. Vanno differenziati, per le loro caratteristiche, da locazioni transitorie, turistiche e bed & breakfast.

    Con la legge di Bilancio 2024 viene introdotta la tassazione sugli affitti brevi: la legge prevede che i redditi derivanti da queste locazioni siano soggetti alla cedolare secca al 26%. L’imposta sostitutiva viene applicata sul canone di locazione, senza la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi. L’aliquota viene ridotta al 21% (aliquota ordinaria) per i contratti di locazione relativi ad una sola unità immobilitare. La stessa norma ha modificato l’articolo 4, comma 5-bis del Dl 50/2017 in tema di obblighi previsti per le locazioni brevi a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. Nel dettaglio, è previsto che per coloro che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento di canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto.

    Gestione degli immobili e adeguamento della normativa per Intermediari non residenti

    La gestione degli immobili, nel contesto degli affitti brevi 2024, può essere intrapresa sia dai proprietari che dai sublocatori o comodatari. Qualora operino come persone fisiche, questi ultimi sono obbligati a dichiarare i redditi derivanti dalla locazione attraverso la cedolare secca, o secondo gli scaglioni IRPEF. Diversamente, se la gestione dell’immobile avviene in regime d’impresa, la tassazione segue il regime fiscale associato a partita IVA.

     

    La legge di Bilancio 2024 prevede anche un adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti, al fine di conformarsi alle disposizioni della Corte di Giustizia europea. Le modifiche definiscono gli obblighi relativi alle locazioni brevi per gli intermediari non residenti nell’Unione Europea.

  • Contratto di locazione: facciamo chiarezza

    Contratto di locazione: facciamo chiarezza

    Che si tratti di una soluzione a breve termine o di una scelta a medio o lungo termine, l’affitto di un immobile comporta sempre la stipula di un contratto d’affitto o di locazione. Sebbene la terminologia sia la stessa, il mondo immobiliare appare spesso complesso, con un vocabolario legale e fiscale che può risultare complicato da comprendere.

    Noi di Immobiliare Brava, siamo qui per aiutarvi a fare chiarezza su tutti gli aspetti legati all’affitto di un immobile.

    Contratto di locazione: tipologie

    Il contratto di locazione, è un accordo scritto tra due parti che regola la cessione temporanea di un bene immobile da parte del proprietario (locatore) a un’utilizzatore (locatario) in cambio del pagamento di un canone di locazione.

    I contratti di locazione possono essere classificati in due categorie principali:

    Quelli ad uso non residenziale riguardano l’affitto di spazi commerciali, come uffici, negozi, magazzini e altre unità non abitative.

    E altri ad uso residenziale, al contrario, riguardano l’affitto di unità abitative. Possono essere suddivisi in diverse tipologie, ognuna con regole e requisiti specifici.

    Le due variabili più importanti che contraddistinguono i tipi di contratto di locazione sono sempre la durata del contratto e il canone di locazione.

    Ecco quindi che si potrà decidere di sottoscrivere un contratto di locazione a canone libero, secondo cui proprietario e futuro inquilino concordano in maniera totalmente libera il corrispettivo mensile da versare per il godimento dell’immobile.

    In un contratto di locazione a canone concordato, invece, il canone stesso (così come la durata e altri aspetti dell’accordo) è fissato tra un massimo e un minimo stabilito dall’autorità locale.

    Il contratto di locazione ad uso transitorio, invece, prevede limiti ben precisi stabiliti dalla legge, alla durata minima e massima dell’accordo. Per questo motivo, questa formula viene solitamente applicata agli alloggi turistici e ai beni immobili.

    Infine, una sorta di “sottocategoria” dei contratti a uso transitorio è il contratto di locazione per studenti universitari, che è sempre caratterizzato da una durata limitata e offre ai proprietari di immobili l’opportunità di mettere a reddito le loro proprietà in modo stabile e ricorrente.

    Scegliere Immobiliare Brava significa affidarsi a una squadra di professionisti esperti, pronti a mettere a frutto la propria conoscenza per il vostro vantaggio. Il nostro obiettivo principale è quello di fornirvi un servizio di qualità, garantendo trasparenza ed efficacia in ogni transazione.