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  • Chi paga le utenze dell’inquilino moroso?

    Chi paga le utenze dell’inquilino moroso?

    Gestire una proprietà in affitto può essere complicato, soprattutto quando l’inquilino diventa moroso. Una delle domande più comuni è: “Chi paga le utenze se l’inquilino non paga?” La risposta dipende dal contratto, ma alcuni aspetti sono chiari.

    Chi è responsabile delle utenze?

    In genere, l’inquilino deve pagare acqua, luce, gas e internet, salvo indicazioni diverse nel contratto di locazione. Se non paga, il problema delle bollette arretrate può diventare serio.

    Le utenze sono a nome dell’inquilino, quindi la responsabilità rimane sua. Il proprietario non è obbligato a coprire questi debiti, a meno che non ci siano clausole specifiche.

    Cosa succede se l’inquilino non paga?

    Se l’inquilino non paga le utenze, le società fornitrici possono interrompere il servizio. Se i contratti sono a nome dell’inquilino, il distacco dei servizi non ha impatti economici sul proprietario, ma la casa può restare senza energia o acqua.

    Se le utenze sono a nome del proprietario, la situazione cambia. Le società possono chiedere a lui di pagare. In questo caso, il proprietario può trattenere i costi dal deposito cauzionale o avviare un’azione legale per recuperare i soldi.

    Prevenire i problemi

    Per evitare problemi, il contratto di locazione deve specificare chiaramente chi paga le utenze e cosa succede in caso di mancato pagamento. Monitorare regolarmente i pagamenti delle utenze aiuta a prevenire debiti accumulati.

    Affrontare la morosità richiede un approccio chiaro e veloce. Con un buon contratto e l’aiuto di un’agenzia come Immobiliare Brava, puoi proteggerti da questi rischi. Contattaci per una consulenza e scopri come possiamo aiutarti.

  • Utenze dell’inquilino moroso: chi le paga?

    Utenze dell’inquilino moroso: chi le paga?

    In molti si chiedono chi paga le utenze se l’inquilino di un immobile è moroso. Quest’evenienza potrebbe verificarsi e ci sono diverse situazioni da valutare.

    Chi paga le utenze: se sono intestate all’inquilino

    Se l’inquilino ha le utenze intestate e non le paga, diventando moroso, allora sarà lui stesso a dover coprire i debiti. Questo perché è stato lui a sottoscrivere il contratto con la società che fornisce energia. In questo caso, il proprietario non rientra assolutamente nella questione. Se l’inquilino continua a essere moroso, senza pagare le bollette, ovviamente la società potrebbe procedere staccando la fornitura di energia.

    E se sono intestate al proprietario?

    È un caso raro, ma che potrebbe verificarsi: il proprietario ha le utenze della casa in affitto intestate. Se l’inquilino dovesse diventare moroso, allora il proprietario dovrebbe poi saldare i debiti. Tuttavia, potrebbe rivalersi sull’affittuario per le bollette non pagate, attraverso un canone per il consolidamento dei debiti. Se l’inquilino dovesse continuare a rifiutare il pagamento, allora il proprietario potrebbe agire per vie legali, ottenendo prima un decreto ingiuntivo e poi, in casi estremi, il pignoramento di una parte dello stipendio dell’affittuario.

  • Disastri dell’inquilino. Chi paga i danni?

    Disastri dell’inquilino. Chi paga i danni?

    Capita con una certa frequenza che l’inquilino danneggi alcuni degli elementi dell’arredo come: termosifoni, sanitari, porte e infissi, della casa in cui vive e che il proprietario lo scopra alla scadenza del contratto.

    Quando ciò accade è l’inquilino a dover provvedere al risarcimento?

    I danni dell’inquilino: i più comuni

    A volte è sufficiente un momento di distrazione per far cadere un pesante vaso, rovinando una o più piastrelle. Anche una semplice doccetta potrebbe provocare una crepa nella vasca, qualora dovesse cadere dal supporto.

    Esistono assicurazioni (di norma si tratta delle assicurazioni di responsabilità civile privata) volte a coprire gli incidenti provocati dagli inquilini.

    Tuttavia, tali polizze non prevedono la copertura dei danni “graduali”: ne sono un perfetto esempio i muri ingialliti a causa del fumo della sigaretta. Escluse dalle polizze di responsabilità civile privata sono anche le modifiche attuate volontariamente dall’inquilino, ad esempio il ricorso alla tappezzeria nella cameretta dei bambini. Il proprietario potrà richiedere all’inquilino di riportare la stanza alle condizioni originarie.

    Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione in merito al risarcimento

    In base alle indicazioni della Corte di Cassazione, sono due le tipologie di reati riconducibili al conduttore. Si sta parlando dei danni all’abitazione (in toto o in parte) e della sottrazione di oggetti situati in origine nell’appartamento affittato.

    E’ fondamentale sottolineare come l’inquilino sia responsabile anche nel caso in cui a danneggiare la casa siano terze persone ospitate al suo interno.

    Il risarcimento del danno include i canoni previsti fino alla naturale scadenza del contratto d’affitto.

    Non è previsto risarcimento per danni sorti per circostanze “inevitabili” e “imprevedibili”, come i danni derivanti dall’invecchiamento, in primis le tracce lasciate dai quadri sulle pareti.

    Il conduttore non potrà essere incolpato neppure se dimostrerà che quanto accaduto sia casuale o, comunque, a lui non imputabile.

    La sentenza n. 4148/19 della Cassazione ha indicato come il danneggiamento aggravato (la distruzione della casa) o l’appropriazione indebita di oggetti, non prevede unicamente la responsabilità civile, ma anche quella penale. Un grave danno obbligherà inevitabilmente l’inquilino a rimborsare le spese previste per la riparazione. Il risarcimento dovrà coprire anche per il tempo perso a causa dei lavori di riparazione, che lo costringeranno a lasciare sfitto l’immobile.

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  • Come gestire la vendita di una casa occupata da un inquilino

    Come gestire la vendita di una casa occupata da un inquilino

    La vendita di una casa affittata è legittima e prevista dalla legge, ma devono essere considerate alcune implicazioni pratico-legali. Stando a quanto riportato dall’articolo 1599 del c.c., l’inquilino ha il diritto di rimanere nella casa fino alla scadenza del proprio contratto. Il proprietario, durante la compravendita, ha invece l’obbligo di informare il potenziale acquirente del contratto di locazione. Prima della scadenza del contratto sarà quindi possibile il trasferimento di proprietà mediante rogito notarile e le stesse regole sono applicate ai contratti di locazione ad uso commerciale.

     

    Gli obblighi dell’inquilino e la comunicazione di vendita

    Gli inquilini devono consentire al proprietario l’accesso all’immobile per mostrare la casa a potenziali acquirenti. In caso di rifiuto, per legge, l’inquilino potrebbe essere ritenuto responsabile contrattualmente ed essere soggetto a risarcimento danni. Viceversa, l’obbligo del locatore è quello di informare il conduttore della volontà di non rinnovare il contratto, comunicazione che deve essere inviata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto di locazione. In caso di mancato rinnovo, esiste per l’inquilino la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, cioè di acquistare l’immobile. Bisogna precisare che questo diritto può essere esercitato solo in mancanza di altri immobili di proprietà, se il proprietario intende cedere l’immobile alla prossima scadenza del contratto e entro 60 giorni. Se la vendita avviene molto prima della scadenza del contratto, è possibile vendere l’immobile se l’acquirente desidera subentrare come locatore; viceversa, l’unica via percorribile, è una risoluzione anticipata consensuale del contratto di locazione.

    Nel momento successivo alla vendita, all’inquilino deve essere data comunicazione di avvenuta cessione. A partire da tale data, nel caso in cui sia stato mantenuto il contratto di locazione, saranno quindi versati i successivi canoni all’acquirente, dal momento che la cessione del contratto comporta il subentro dell’acquirente in tutti i diritti del venditore.

     

    Pro e contro: fattori da considerare

    Per quanto prevista dalla legge, la vendita di un immobile in affitto può  presentare pro e contro che andrebbero considerati durante la fase di compravendita. In alcuni casi, è probabile che l’acquirente chieda un deprezzamento dell’immobile, in relazione ai tempi necessari per entrarne in pieno possesso. Oppure, l’acquirente potrebbe desiderare diventare locatore. In questo caso, la presenza di un conduttore rappresenterebbe un vantaggio per la vendita.

  • Contratto di locazione: facciamo chiarezza

    Contratto di locazione: facciamo chiarezza

    Che si tratti di una soluzione a breve termine o di una scelta a medio o lungo termine, l’affitto di un immobile comporta sempre la stipula di un contratto d’affitto o di locazione. Sebbene la terminologia sia la stessa, il mondo immobiliare appare spesso complesso, con un vocabolario legale e fiscale che può risultare complicato da comprendere.

    Noi di Immobiliare Brava, siamo qui per aiutarvi a fare chiarezza su tutti gli aspetti legati all’affitto di un immobile.

    Contratto di locazione: tipologie

    Il contratto di locazione, è un accordo scritto tra due parti che regola la cessione temporanea di un bene immobile da parte del proprietario (locatore) a un’utilizzatore (locatario) in cambio del pagamento di un canone di locazione.

    I contratti di locazione possono essere classificati in due categorie principali:

    Quelli ad uso non residenziale riguardano l’affitto di spazi commerciali, come uffici, negozi, magazzini e altre unità non abitative.

    E altri ad uso residenziale, al contrario, riguardano l’affitto di unità abitative. Possono essere suddivisi in diverse tipologie, ognuna con regole e requisiti specifici.

    Le due variabili più importanti che contraddistinguono i tipi di contratto di locazione sono sempre la durata del contratto e il canone di locazione.

    Ecco quindi che si potrà decidere di sottoscrivere un contratto di locazione a canone libero, secondo cui proprietario e futuro inquilino concordano in maniera totalmente libera il corrispettivo mensile da versare per il godimento dell’immobile.

    In un contratto di locazione a canone concordato, invece, il canone stesso (così come la durata e altri aspetti dell’accordo) è fissato tra un massimo e un minimo stabilito dall’autorità locale.

    Il contratto di locazione ad uso transitorio, invece, prevede limiti ben precisi stabiliti dalla legge, alla durata minima e massima dell’accordo. Per questo motivo, questa formula viene solitamente applicata agli alloggi turistici e ai beni immobili.

    Infine, una sorta di “sottocategoria” dei contratti a uso transitorio è il contratto di locazione per studenti universitari, che è sempre caratterizzato da una durata limitata e offre ai proprietari di immobili l’opportunità di mettere a reddito le loro proprietà in modo stabile e ricorrente.

    Scegliere Immobiliare Brava significa affidarsi a una squadra di professionisti esperti, pronti a mettere a frutto la propria conoscenza per il vostro vantaggio. Il nostro obiettivo principale è quello di fornirvi un servizio di qualità, garantendo trasparenza ed efficacia in ogni transazione.