Quando si vende un immobile, una delle questioni più discusse tra venditore e acquirente riguarda la suddivisione delle spese condominiali. La legge italiana stabilisce regole precise in merito, ma è sempre consigliabile chiarire ogni aspetto per evitare incomprensioni.
Spese: obblighi del venditore e dell’acquirente
Le spese condominiali si distinguono in ordinarie e straordinarie:
- Ordinarie: riguardano la manutenzione e gestione corrente del condominio (pulizia, luce, ascensore, ecc.). Secondo l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il venditore è tenuto a pagarle fino al momento del rogito.
- Straordinarie: riguardano interventi strutturali importanti (rifacimento facciata, tetto, ascensore). Di norma, spettano a chi era proprietario quando l’assemblea condominiale ha approvato i lavori, salvo diversi accordi tra le parti.
Come evitare controversie
Per garantire una transazione chiara e serena, è consigliabile:
- Richiedere al condominio un certificato di regolarità contributiva, che attesti eventuali morosità.
- Stabilire nell’atto di compravendita chi si farà carico di spese straordinarie approvate prima del rogito.
- Specificare nel compromesso come verranno ripartite eventuali spese future.
In assenza di accordi diversi, la legge stabilisce che il venditore paghi le spese fino al rogito e quelle straordinarie approvate prima della vendita. Tuttavia, venditore e acquirente possono accordarsi per una suddivisione diversa. Per evitare problemi, è sempre opportuno verificare lo stato dei pagamenti e definire con chiarezza gli obblighi nel contratto di compravendita.
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